Come abbiamo già riferito è l’Agenzia delle Entrate Riscossione a notificare, per conto dell’ente impositore (Comuni, Regioni, Agenzia delle Entrate, INPS, Inail), le cartelle esattoriali
Le cartelle di pagamento, ormai per lo più sostituite dagli avvisi di accertamento esecutivi che vengono emessi direttamente dagli enti impositori, possono essere contestate per motivi attinenti al merito o alla forma della pretesa impositiva.
La cartella esattoriale può essere contestata per vari motivi, tra cui la mancata notifica degli atti precedenti, la prescrizione, il difetto di motivazione, la mancanza di elementi essenziali, per errori di calcolo, ecc.
Un’importane eccezione è quella relativa alla prescrizione del tributo. È importante sapere che alcuni tributi richiesti dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) possono essere già prescritti.
Per i tributi erariali, come l’IRPEF, l’IRAP e l’IVA, il termine di prescrizione è di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dall’ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice Civile). La Cassazione ha chiarito che per questi crediti non si applica la prescrizione breve di cinque anni prevista per le “prestazioni periodiche” (articolo 2948 n. 4 del Codice Civile).
Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione, per le sanzioni di omesso versamento IRPEF, IVA e IRAP, la prescrizione è di 5 anni.