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Il pagamento parziale non interrompe la prescrizione

Riferimenti:

– Corte di Cassazione sentenza n°18/2018

Una buona notizia per tutti i contribuenti che nel corso degli anni hanno eseguito dei pagamenti parziali (ad esempio versamento di alcune rate a ex Equitalia) e che ora, non essendo più in grado di far fronte al proprio debito, hanno smesso di versare il quantum.

Infatti, la Corte di Cassazione con la sentenza n°18/2018, riprendendo una recentissima pronuncia (Cass. sent. n°7820/2017), ha avuto modo di confermare il seguente principio di diritto: i pagamenti parziali non possono considerarsi ricognizione chiara e specifica del diritto altrui in quanto possono essere giustificati dalla necessità di paralizzare l’azione esecutiva dell’ente impositore (anche tramite l’Agente della Riscossione) e pertanto, non possono essere considerati atti interruttivi della prescrizione.

Invero, la questione sottoposta all’esame della Suprema Corte aveva ad oggetto l’eccezione sollevata da un contribuente in merito all’intervenuta prescrizione di alcuni contributi INPS recati in una cartella di pagamento nonostante quest’ultimo avesse negli anni pagato alcune rate del debito proprio al fine di evitare il pignoramento sui propri conti bancari.

Sul punto, dunque, la Suprema Corte ha dato ragione al contribuente poiché secondo gli Ermellini il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione “in acconto”, non può valere come riconoscimento del debito, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Sentenza n. 14927 del 2010; Ordinanza n. 24555 del 2010).

Consiglio:

a seguito di alcuni interessati pronunce emesse recentemente dalla Corte di Cassazione e particolarmente favorevoli al contribuente consigliamo di farvi fare una seria valutazione del vostro debito da parte di un professionista al fine di versare all’Agenzia delle Entrare – Riscossione (ex Equitalia) solo ciò che è effettivamente dovuto!

Se vuoi fare una valutazione della tua posizione debitoria compila il seguente modello, ti risponderemo subito!


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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