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La Cassazione conferma: l’iscrizione ipotecaria non sospende la prescrizione dei crediti contributivi

Avere un debito fiscale oggetto di iscrizione ipotecaria è certamente un notevole stress. Ad ogni modo ci sono delle tecniche giuridiche che possono cancellare l’iscrizione ipotecaria o ridurne l’impatto, basta consultare un professionista specializzato in materia per trovare la soluzione più corretta.

Una soluzione potrebbe essere quella, se chiaramente ne sussistono i presupposti, di proporre ricorso per intervenuta prescrizione dei tributi e/o contributi che risultano da diversi anni oggetto di iscrizione ipotecaria. Sul punto ci viene in aiuto l’ordinanza n. 18305/2020 della Corte di Cassazione. Infatti, con detta pronuncia il giudice di legittimità ha ribadito un importante principio in materia di prescrizione dei crediti previdenziali (applicabile anche alle imposte), confermando che l’iscrizione ipotecaria sospende la prescrizione. La pronuncia si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che distingue nettamente tra atti di esecuzione forzata e atti preparatori o strumentali.

La decisione della Corte

La Suprema Corte ha stabilito che:

  • Ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., l’effetto sospensivo e interruttivo della prescrizione si riconosce esclusivamente agli atti con cui “si inizia un giudizio”, sia esso di cognizione, conservativo o esecutivo;
  • L’atto di pignoramento ha effetti interruttivi e sospensivi della prescrizione solo se notificato regolarmente al debitore;
  • L’iscrizione ipotecaria non è un atto dell’esecuzione e, pertanto, non sospende il decorso della prescrizione.

La Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite (Cass. n. 19667/2014), secondo cui l’iscrizione ipotecaria non costituisce atto di esecuzione forzata, bensì una misura cautelativa e alternativa alla procedura esecutiva.

In sostanza, se l’Agenzia della riscossione dopo aver iscritto ipoteca non ha notificato regolarmente degli atti idonei a interrompere la prescrizione, i debiti di cui all’iscrizione ipotecaria decorsi 5/10 anni (a secondo del tributo, imposta o contributo) cadono ugualmente in prescrizione con diritto del contribuente non solo di chiedere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, ma anche la cancellazione delle cartelle ormai prescritte.

Prescrizione dei crediti previdenziali e natura dell’atto

Un ulteriore aspetto rilevante affrontato dalla sentenza riguarda il termine prescrizionale applicabile nei confronti dei contributi previdenziali. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha contestato l’applicazione del termine quinquennale, sostenendo che, in assenza di impugnazione delle cartelle esattoriali, la prescrizione doveva essere decennale ex art. 2946 c.c.

La Corte ha respinto tale tesi, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass. n. 23397/2016), secondo cui la mancata impugnazione della cartella non trasforma il credito in un titolo giudiziale, e quindi non comporta l’applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale (ATTENZIONE:  la prescrizione quinquennale vale per la prescrizione dei contributi INPS e per quelle imposte che scontano detto termine prescrizionale). La cartella di pagamento, infatti, resta un atto amministrativo privo di efficacia di giudicato, con la conseguenza che i crediti contributivi continuano a essere soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dalla L. n. 335/1995.

Implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti

La sentenza conferma un orientamento ormai consolidato e ha rilevanti implicazioni per la gestione dei crediti previdenziali e fiscali:

Per i professionisti del settore, costituisce un ulteriore tassello interpretativo per la corretta gestione del contenzioso in materia di riscossione e prescrizione.

Per i contribuenti, essa rafforza la tutela contro pretese creditorie avanzate oltre il termine quinquennale, quando l’unico atto successivo alla notifica della cartella sia l’iscrizione ipotecaria.

Per gli enti riscossori, ribadisce la necessità di adottare tempestivi atti interruttivi idonei ad evitare la decadenza del credito, quali atti di precetto o pignoramenti.


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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