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Sospensione dei termini durante il Covid: la CGT di Torino chiarisce i limiti applicativi dell’art. 67 D.L. 18/2020.

Uno degli interrogativi che chi opera nel settore tributario si trova a porsi quasi quotidianamente riguarda l’ambito di applicazione della sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, prevista dall’art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

La questione è se tale sospensione operi esclusivamente per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020, oppure se trovi applicazione anche per quelli in scadenza negli anni successivi, purché in corso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Si tratta di un dubbio più che legittimo, considerato che l’interpretazione dell’art. 67 ha alimentato un acceso dibattito e ha dato origine a un orientamento giurisprudenziale incerto e contrastante.

Il caso

Con la sentenza n. 490 del 1° aprile 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino si è pronunciata su un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2018, notificato nel 2024, affrontando il delicato tema della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale Covid-19.

La contribuente impugnava l’avviso sostenendo la decadenza quinquennale del potere di accertamento, poiché l’atto era stato notificato oltre i termini ordinari.

La decisione

Il ricorso è stato accolto.

La Corte ha interpretato l’art. 67 del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”), che aveva previsto la sospensione dei termini dall’8 marzo al 31 maggio 2020 per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici.

La questione centrale era se la sospensione di 85 giorni dovesse applicarsi:

  • solo agli accertamenti in scadenza entro il 31 dicembre 2020;
  • oppure anche a quelli con scadenza negli anni successivi.

Secondo la Corte di Torino la sospensione deve essere intesa nel senso che il termine  di 85 giorni opera solo ed esclusivamente per gli atti e i procedimenti in scadenza entro il 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre del secondo anno successivo e, dunque, fino al 31 dicembre 2023.

La Cassazione (ord. n. 960/2025 e decreto n. 1630/2025) aveva affermato l’applicazione anche agli anni successivi, slittando termini di prescrizione e decadenza.

La CGT di Torino, invece, ha assunto un’interpretazione più  favorevole al contribuente: l’atto avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2023, e poiché non è avvenuto, è decaduto.

Riflessioni giuridiche

La sentenza offre diversi spunti:

1. Contrasto giurisprudenziale
La materia è ancora dibattuta. La Cassazione amplia gli effetti della sospensione, mentre la CGT di Torino ne limita la portata in favore della certezza del diritto.

2. Principio di corrispondenza
La sospensione era volta a proteggere il contribuente, non a concedere vantaggi all’ente impositore. Un’applicazione simmetrica a favore degli uffici altererebbe l’equilibrio legislativo.

3. Effetti pratici
Occorre verificare con precisione la collocazione temporale della sospensione per valutare la validità degli accertamenti notificati oltre il termine ordinario.

📌 Nota pratica per i professionisti

Nei ricorsi contro avvisi notificati dopo il 2020, è fondamentale verificare con attenzione il computo dei termini di decadenza e prescrizione alla luce dell’art. 67 D.L. 18/2020, sollevando espressamente l’eccezione di decadenza.

Tuttavia, va sottolineato che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 960/2025, si è espressa in senso opposto rispetto alla Corte di Giustizia Tributaria di Torino. Pur senza nulla togliere all’interpretazione di quest’ultima, è necessario prestare molta prudenza nel basare un ricorso esclusivamente sull’interpretazione restrittiva dell’art. 67 fornita dalla Corte piemontese.

Infatti, le Corti di merito tendono a seguire l’orientamento della Corte di Cassazione, che ha stabilito che la sospensione dei termini di 85 giorni prevista durante il periodo emergenziale Covid si applica non solo agli atti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, ma anche agli atti con termini in corso successivamente a quel periodo, estendendo quindi i termini di prescrizione e decadenza.

Di conseguenza, è consigliabile valutare con attenzione quale linea giurisprudenziale seguire, tenendo conto che la giurisprudenza di legittimità rappresenta l’indirizzo prevalente a cui le Corti di merito si adeguano.

Commento finale

La sentenza della CGT di Torino rappresenta un audace ritorno alla concretezza della legge, riaffermando che la protezione del contribuente durante l’emergenza Covid non può trasformarsi in un lasciapassare a favore degli enti impositori. Contrapposta all’interpretazione estensiva della Cassazione, questa decisione ricalibra il delicato equilibrio tra diritto e dovere, invitando a una lettura della sospensione come strumento di tutela reale e non come espediente per ampliare poteri, e rilancia il primato della certezza del diritto nella giustizia tributaria.


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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