Comunicazione di irregolarità: atto impugnabile
La comunicazione di irregolarità ex art. 36 ter del D.P.R. 600/1973.
Riferimenti:
– art. 36 ter del D.P.R. n°600/1973;
– Corte di Cassazione, sentenza n°1505/2017.
E’ un atto impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie la comunicazione d’irregolarità di cui all’art. 36 ter del D.P.R. n°600/1973 ?
La risposta è senza dubbio affermativa.
Difatti la Corte di Cassazione con la sentenza n°1505/2017 ha stabilito che in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, sicché è immediatamente impugnabile anche l’avviso emesso a norma dell’art. 36 ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15957 del 28/07/2015).

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.
Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.
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