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Sospensione pignoramento presso terzi

E’ bene ricordarlo: prima di aderire alla c.d. rottamazione ter occorre prendere delle importanti cautele per non rischiare di pagare molto di più del dovuto.

Ebbene, se proprio non si può fare a meno di accedere alla rottamazione, allora è bene sapere che con la presentazione dell’istanza di adesione si sospendono anche le procedure di pignoramento presso terzi.

Secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 10, lett. d) ed e), D.L. 119/2018, infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”, non possono essere avviate nuove procedure esecutive né possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Pertanto, per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire e si estinguono a seguito del pagamento della prima (o unica rata) in scadenza al 31.7.2019.

Ovviamente, nel caso in cui non venga versata la prima rata di luglio, l’agente della riscossione non procede a nuova notifica dell’atto di pignoramento, limitandosi a comunicare al terzo la ripresa delle azioni esecutive inizialmente intraprese.

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Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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