Responsabilità per le sanzioni tributarie: quando paga il dirigente infedele e non la società
La responsabilità per le sanzioni fiscali è un tema centrale nel diritto tributario e spesso fonte di incertezza per imprese e professionisti.
Con la recente sentenza n. 21/1/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bolzano ha chiarito un punto fondamentale: se il dirigente agisce nell’esclusivo interesse personale, le sanzioni non possono gravare sulla società
Il caso esaminato
Una Società aveva ricevuto cartelle esattoriali per il recupero di IVA non versata, interessi e sanzioni pari al 30% dell’imposta, relative agli anni 2019-2021.La società ha riconosciuto il debito d’imposta ma ha impugnato le sanzioni, sostenendo che non potessero esserle attribuite: il dirigente amministrativo, infatti, aveva falsificato i bilanci e distratto somme destinate all’Erario per arricchirsi personalmente.
Tali condotte, gravi e fraudolente, erano già state accertate anche in sede penale.
La questione giuridica
L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la società fosse comunque responsabile, richiamando i principi di culpa in vigilando e in eligendo: secondo l’Ufficio, l’impresa avrebbe dovuto vigilare meglio sul proprio dirigente.
La Corte, tuttavia, ha richiamato un principio già affermato dalla Cassazione (sentenza n. 20697/2024): le sanzioni tributarie amministrative devono essere imputate alla persona fisica che ha commesso la violazione, salvo che essa sia stata realizzata nell’interesse e a vantaggio della società. Poiché nel caso concreto il dirigente aveva agito solo per sé stesso, la società non poteva essere gravata delle sanzioni.
Cosa significa per le imprese
Questa decisione offre chiarimenti importanti:
- no a responsabilità automatica della società: se l’amministratore agisce contro l’interesse dell’impresa, le sanzioni restano personali;
- importanza dei controlli interni: restano fondamentali per ridurre i rischi di abusi e per dimostrare la buona fede della società;
- centralità della prova: nei contenziosi sarà decisivo accertare se l’illecito abbia generato un vantaggio per l’impresa o soltanto per il soggetto infedele.
Conclusione
La decisione della Corte di Giustizia Tributaria di Bolzano si inserisce in una tendenza giurisprudenziale che valorizza il principio di colpevolezza personale nelle sanzioni tributarie.
Si tratta di un orientamento coerente con l’art. 5 del D.Lgs. 472/1997, che attribuisce la responsabilità delle sanzioni a chi materialmente commette la violazione.
La vera novità è il rafforzamento di un confine netto:
- quando l’amministratore agisce nell’interesse della società, la responsabilità può estendersi anche all’ente;
- quando invece agisce esclusivamente per fini personali, la società non deve essere penalizzata.
La pregevole linea interpretativa scelta dalla Corte di Bolzano ha una duplice funzione:
- protettiva, perché evita che le imprese subiscano conseguenze ingiuste per comportamenti dolosi a loro danno;
- selettiva, perché incentiva comunque le società a dotarsi di sistemi di controllo efficaci, senza trasformare la culpa in vigilando in una responsabilità oggettiva.
In definitiva, la sentenza che abbiamo analizzato ribadisce un principio di buon senso: chi commette l’illecito deve risponderne in prima persona, senza che la società venga ingiustamente sanzionata.
Un precedente che tutela le imprese oneste e che ci ricorda anche una regola di vita quotidiana: chi rompe, paga. E questa volta, finalmente, non è il contribuente onesto a dover ricostruire i cocci.

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.
Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.
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